di   Alice  Di Prima

Il progresso tecnologico ha sancito la diffusione e l’incremento esponenziale dell’utilizzo dei droni.

Nati per un’esigenza prettamente bellica, sono stati, in un primo momento, impiegati per il pattugliamento e l’incursione aerea. Adesso, invece, possono essere utilizzati dai privati per meri scopi ricreativi.

Una domanda sorge spontanea: è possibile che il loro uso sia scevro da qualsiasi limitazione normativa? È noto, infatti, che essi sono dotati di telecamera. Di conseguenza, partendo dal presupposto che il nostro ordinamento tutela la vita privata della collettività, potrebbero sorgere problemi di violazione della privacy, allorché un drone sorvoli una proprietà privata.

La condotta del pilota potrebbe essere suscettibile di responsabilità penale. Ricadrebbe sotto la sfera di applicazione del vigente art. 615 bis del codice penale, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente immagini attinenti alla vita privata, ossia nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Qual è la linea di confine tra liceità ed illiceità delle riprese?

Nonostante la recente diffusione dell’utilizzo di tali apparecchiature da parte di privati, ciononostante, la Supema Corte si è pronunciata su un caso simile, la captazione mediante strumenti tecnologici come le macchine fotografiche, affermando che sono da considerarsi illecite le riprese effettuate mediante sistemi idonei a superare i normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altruiNon configurano reato, le ipotesi in cui le riprese siano relative a luoghi visibili da tutti e in cui le persone siano consapevoli dell’esposizione.