Di Daniele Ragazzo

In questi ultimi mesi di pandemia, con l’arrivo dei vaccini, e le prime somministrazioni, assistiamo anche al dietrofront di alcuni medici e operatori sanitari inerente la propria vaccinazione. Ci siamo chiesti se, l’eventuale contagio da parte di un medico o operatore sanitario che ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione, sia da annoverare tra i casi di responsabilità per omicidio colposo quando tale comportamento porti alla morte del contagiato.Risulta evidente nella responsabilità medica, forse più che per ogni altra professione intellettuale, l’incidenza della colpa e del nesso causale tra la condotta posta in essere e l’evento dannoso. Il concetto di responsabilità attiene dunque all’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dall’illecita condotta, commissiva od omissiva che sia, certamente posta in essere in violazione di una norma. Nell’ambito della responsabilità medica, la colpa generica sussiste quando vi è la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia dell’ operatore. La colpa è specifica, nel caso in cui, la violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto ad osservare quali espressioni di legge o di un’autorità pubblica, disciplinanti specifiche attività o il corretto svolgimento delle procedure sanitarie sia causa di un evento dannoso.
In questo momento storico, anche rispettando le scelte all’auto determinazione dei professionisti, vaccinarsi è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus. Le strutture sanitarie parlano di obbligare o spostare ad altre mansioni il personale sanitario che si opporrebbe alla vaccinazione, ma questo determina una serie di conseguenze anche giuridiche di non poco conto. Cosa accadrebbe se, unsoggetto contagiato da un operatore sanitario che ha deciso di opporsi alla vaccinazione morisse per covid-19? Le norme parlano chiaro, la responsabilità può essere del medico ma anche della struttura sanitaria, di certo vi è una responsabilità morale, in cui è facile ravvisare la sospensione di determinati principi etici, ma ciò che rileva maggiormente è la responsabilità colposa, laddove si configuri Il reato di omicidio per responsabilità medica, sussistendo quest’ultimo quando colui che esercita una professione sanitaria nell’esercizio della propria attività professionale provoca il decesso del paziente. È inoltre configurabile, anche la responsabilità della struttura sanitaria e delle persone incaricate alla vigilanza e al rispetto degli obblighi, con il conseguente risarcimento del danno, laddove siano a conoscenza della situazione di fatto che ha poi causato il decesso del paziente contagiato dall’operatore non vaccinato.
Urge a tal proposito un intervento normativo che obblighi il personale sanitario e determinate categorie a stretto contatto con il pubblico a vaccinarsi, ed al contempo, protegga gli stessi e le strutture sanitarie dalla responsabilità conseguente alla vaccinazione.