L’associazione Le Aristogatte aveva impugnato l’illegittima ordinanza n. 9 del 16/03/2021 del Comune di San Pietro Clarenza che vietava a chiunque di somministrare qualunque tipo di alimento a uccelli selvatici ed in particolare piccioni (columbialivia domestica), cani e gatti randagi per difendere i diritti degli animali.L’Avv. Floriana Pisani del Foro di Catania rileva che la normativa nazionale e oggi la legge regionale Sicilia n 15/2022 all’art. 22 statuisce chiaramente che chiunque può alimentare cani e gatti vaganti ed è vietato impedire od ostacolare, in qualsiasi modo, l’espletamento delle attività di accudimento degli animali vaganti e nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Sotto altro aspetto, emettere questo tipo di ordinanze viola la generale sfera di libertà dei consociati che sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.Il TAR Catania, sez. III, con la sentenza n. 3844 del 21/11/2024 ha accolto il ricorso rimarcando l’irragionevolezza e la contrarietà del divieto rivolto alla popolazione ha evidenziato il principio che privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge.
Pertanto, secondo il Tar, chiunque può somministrare cibo e non solo i volontari ed è vietato impedire od ostacolare, in qualsiasi modo, l’espletamento delle attività di accudimento degli animali vaganti.l principio che chiunque può somministrare cibo agli animali randagi non è ben chiaro agli amministratori dei Comuni checontinuano ad emettere queste assurde ordinanze costringendo le associazioni animaliste a battaglie nelle aule giudiziarie.Recentemente in occasione dell’ennesima illegittima ordinanza stavolta del Comune di Camporotondo Etneo, non impugnata perché sospesa dallo stesso Comune, anche il mondo politico si èattivato a tutela degli animali con una interrogazione parlamentare presentata in data 03/09/2024 da parte di alcuni esponenti politici della Regione Sicilia prendendo una ferma posizione contro questa tipologia di ordinanze comunali.È evidente che ordinanze comunali frammentarie e potenzialmente dannose, come quella dichiarata illegittimacompromettono il diritto degli animali a essere trattati con dignità e rispetto.A fronte di tante ordinanze comunali che vietano la somministrazione di cibo agli animali vaganti le sentenze sono pochissime e molto risalenti nel tempo in quanto le associazioni animaliste non sempre hanno la forza anche economica di affrontare le battaglie legali.La signora Vera Russo (Presidente Le Aristogatte) dichiara che l’associazione avendo tra le finalità statutarie il benessere degli animali e tra i suoi principi etici il divieto assoluto di accettare maltrattamenti a danno degli animali aveva deciso di impugnare l’ordinanza per dare un segnale forte alla collettività al fine di sensibilizzarla sul disvalore legale ma soprattutto etico di questo tipo di ordinanze comunali, frammentarie e potenzialmente dannose, che compromettono il diritto degli animali a essere trattati con dignità e rispetto.