Di Vito Pirrone

Recentemente la Camera ha definitivamente approvato, su proposta del ministro Nordio, il disegno di legge che abroga la norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio e riscrive la fattispecie del delitto di traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346-bis c.p.
I due interventi restringono l’area dei delitti contro la p.a. .
La riforma prevede modifiche al reato di “traffico di influenze illecite”, da tempo criticato, soprattutto per il fatto che secondo alcuni era troppo vago e aveva un ambito di applicazione troppo ampio.
Il traffico di influenze illecite prevede una sorta di triangolazione, cioè tre soggetti: il “mediatore”, il “committente” della mediazione (un soggetto privato) e il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Finora con questo reato veniva punito chi, dietro compenso e sfruttando o millantando un particolare rapporto con un funzionario pubblico, si impegnava a fare da “mediatore” tra un soggetto privato e il soggetto pubblico (quest’ultimo poteva anche non essere a conoscenza dell’accordo illecito). Perché si verificasse il traffico di influenze illecite non era necessario che l’atto al centro dell’accordo si concretizzasse, era sufficiente che ci fosse l’accordo.
Con le modifiche della riforma Nordio la mediazione del traffico di influenze sarà ritenuta illecita solo se serve a far compiere un reato a un pubblico ufficiale. Inoltre, le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale saranno punite solo se si verifica che esistono realmente (non basta che vengano soltanto millantate) e solo se vengono effettivamente utilizzate.
“L’approvazione di questo ddl rappresenta una svolta nel rafforzamento delle garanzie per gli indagati e una mano tesa a tutti i pubblici amministratori, che non avranno più paura di firmare”, ha detto il ministro della Giustizia, dopo la cancellazione dell’abuso di ufficio, definito dal Guardasigilli un “reato evanescente, che serve soltanto a intimidire i pubblici amministratori”.

La norma sul traffico di influenze illecite, viene ridefinita in senso restrittivo, se non addirittura, come è stato affermato “sterilizzata”.
Pertanto, è interessante soffermarsi sul nuovo paradigma del reato.
Da una analisi della norma si percepiscono cinque punti che introdotti dalla proposta Nordio restringono l’ambito applicativo della fattispecie :
a) le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettive e non solo vantate, sicché devono essere esistenti (non solo asserite).
b) l’utilizzazione delle relazioni deve avere “intenzionalmente lo scopo” di porre in essere le condotte che integrano la fattispecie delittuosa. Il legislatore ha ristretto l’ambito di applicazione della fattispecie prevedendo il requisito del dolo intenzionale in rapporto all’utilizzazione delle relazioni con il pubblico funzionario. Il mediatore deve pertanto agire proprio con l’obiettivo di utilizzare le proprie relazioni.
c) l’utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, dovrà essere economica. Non sarà più punibile il mediatore che fa dare o promettere a sé o ad altri un’utilità non economica.
d) la mediazione c.d. gratuita viene limitata alla remunerazione del pubblico funzionario in relazione all’esercizio delle sue funzioni (e non più, anche dei suoi “poteri”). Rimane fuori dall’ambito applicativo della fattispecie, il fatto commesso in rapporto all’esercizio dei soli poteri e non anche delle funzioni. Sul piano applicativo, la rilevanza di questa modifica passa attraverso la distinzione tra funzioni e poteri dei soggetti rivestiti di qualifiche pubblicistiche.
e) la mediazione c.d. onerosa viene limitata a quella commessa “per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”. Il legislatore riprendendo un recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte ha introdotto il principio di “mediazione illecita”. La S.C. aveva definito la mediazione illecita “quando è finalizzata alla commissione di un ‘fatto reato’ idoneo a produrre vantaggi per il privato committente”.
La legge Nordio fa ora riferimento non a un ‘fatto di reato’, bensì al compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato.