di Vito Pirrone

Pensiamo di vivere in uno Stato di diritto, in un Paese  che ha “la migliore Costituzione del mondo”, invece se  atterriamo dal Paese delle meraviglie, al Paese reale,constatiamo di  vivere in uno Stato di “ diritto che non c’è”, con  una Costituzione  incompiuta.                                                                                         

Basta  osservare la clamorosa iniziativa di un Giudice per le Indagini Preliminari,  presso il  Tribunale di Roma, che in un avviso di fissazione d’udienza, relativo ad un procedimento  penale, ha avvisato l’indagato che può fare a meno del difensore, e dunque della difesa tecnica di un avvocato.                                                           Infatti nell’atto giudiziario  il giudice  ha avvertito l’indagato della  facoltà di       “…. contattare il Difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva”.
Una formula assolutamente irrituale  non prevista in alcuna norma .    Povero Calamadrei,  che affermava  : “il giudice  è il diritto fatto  uomo “  !               

È davvero sconcertante che il Giudice abbia posto in essere tale condotta in un atto giudiziario notificato all’indagato, che   conseguentemente è  indotto a pensare della inutilità  della presenza del difensore.

Invero, il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e non può certamente essere il Giudice ad interferire, in modo diretto o indiretto, invitando l’indagato a eludere tale diritto costituzionalmente riconosciuto. Va evidenziato  che l’indagato e l’imputato non hanno la facoltà di rinunciare al difensore  il quale, pertanto, è obbligato, comunque, a svolgere la funzione difensiva, incorrendo precise sanzioni per violazioni di legge e norme deontologiche in caso di mancato adempimento al proprio dovere professionale.

Il Giudice  con il suo atto    svilisce la funzione difensiva, quasi ritenendola superflua, facendo ritenere  all’indagato che è meglio risparmiare  le spese legali.                Logica  dell’avviso del gip: «indagato, affidati al giudice e non dovrai pagare l’avvocato»  !

Il giudice in questione, con un breve tratto di penna, ha fatto venir meno articoli della Costituzione, principi fondamentali dell’ordinamento e giurisprudenza  consolidata della Consulta che, hanno acclaratol’obbligatorietà della difesa tecnica. Tale  comportamento   è talmente grave e clamoroso che non merita discussione o ipotesi interpretative, merita un intervento immediato  di censura da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Calamadrei ammoniva : “ dove  si scredita l’avvocatura,  colpita per prima è la dignità  dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa  la loro missione di giustizia”.