Articolo 31 dello Statuto della Regione Siciliana. “Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza….”
Ecco, l’articolo 31 appena trascritto è uno di quelli che lo Stato italiano non ha mai digerito e dunque, al di là di una postazione a Palazzo d’Orleans, guidata da un questore, raramente è stato applicato.
Qualcuno si chiederà perché. Ebbene il motivo è semplice perché lo Stato non si vuole privare delle prerogative riguardanti il mantenimento dell’ordine pubblico, ma soprattutto, perché dal 1956 in avanti, grazie al congelamento dell’Alta Corte, che doveva rappresentare l’organo preposto a dirimere le controversie tra Stato e Regione, così come previsto sempre dallo Statuto, la Corte Costituzionale, per quanto riguarda la Sicilia, ha cominciato a svolgere il compito di arbitro giocatore.
A vantaggio di chi è facile da comprendere: non certo della Sicilia. Fortunatamente altre parti dello statuto, sia pure a spizzichi e bocconi e sempre sotto ricatto, sono state applicate ma di queste nessuno parla poiché fa comodo pensare che in Sicilia tutto va male e lo Statuto autonomistico non serve: niente di più falso. Chi non serve sono coloro i quali non sono mai riusciti ad applicarlo, rispondendo alle logiche dei partiti nazionali.