
di Carlotta Salerno
La libertà di un Paese dipende anche da un’avvocatura libera e indipendente. Il nostro Paese, attualmente, vive due emergenze democratiche: la libertà del difensore e l’indipendenza della magistratura.
E’ inconcepibile e grave che in relazione all’avvocatura, vige un luogo comune di una “ presunzione di collusione del difensore con il sodalizio criminale, o con l’assistito”, che getta una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali dei detenuti, ma ancor più a tutela dello Stato di diritto.
Un Paese non sarà mai libero con un’avvocatura sotto sospetto.
Così come, è oltremodo grave, apprendere recentemente che, fuori da ogni logica civile e giuridica e processuale, un giudice chieda di inquisire i legali per “presunta collusione con l’assistito”. Ma è avvenuto, in un Tribunale penale italiano, che il Magistrato abbia contestato in aula ai difensori la sua presunzione: “L’avvocato che non si dissocia dai propri clienti ne è complice” (!). Secondo l’originale valutazione del giudice, gli avvocati che non si dissociano dalle dichiarazioni del proprio assistito, rischiano quanto la persona difesa.
Tale vicenda giudiziaria evidenzia lo svilimento attuale del ruolo del difensore in particolare e della difesa in generale, in contrasto col dettato costituzionale.
Recentemente, in questo contesto di grande criticità dell’avvocatura e della giustizia, la Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 18 del 24 gennaio 2022, ha sancito che viola il diritto di difesa la norma contenuta nell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, che impone la censura sulla corrispondenza tra un detenuto ed il proprio difensore. La Corte ha precisato che il diritto di difesa comprende, anche da quanto emerge dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore.
La Corte ha ritenuto che la censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio legale si risolva in una irragionevole compromissione del suo diritto di difesa.
Il detenuto, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 1243 del 2013, può avere sempre colloqui con il proprio difensore, al riparo da ogni controllo sui contenuti dei colloqui medesimi da parte del personale penitenziario.
Ipotizzare condotte illecite da parte dell’avvocato, ha ribadito la Corte, rappresenta “una generale e insostenibile presunzione di collusione del difensore dell’imputato, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo mi sostituibile che la professione forense svolge”.
La procedura del controllo della corrispondenza rappresenta una grave limitazione del diritto di difesa, oltre a ledere il diritto alla segretezza, e in definitiva quello ad un equo processo, facendo venire meno la tutela dello Stato di diritto nel suo complesso.
E’ stato ribadito, dalla Corte Costituzionale, che il diritto di difesa è un diritto inviolabile, che esplica i suoi effetti nell’ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale e deve essere garantita la sua effettività anche nella fase dell’esecuzione.
La difesa tecnica, infatti, deve predisporre strategie difensive. Conseguentemente, la norma prevede che il diritto dell’imputato (detenuto) di conferire con il proprio difensore non può mai essere compromesso o condizionato dall’eventuale stato di detenzione.
Pertanto, in linea con la giurisprudenza di Strasburgo, il diritto di comunicare con il proprio legale afferisce ai requisiti fondanti l’equo processo.
La decisone citata ha una portata sociale oltremodo significativa, liberando il campo dai “luoghi comuni” di ingiustificati sospetti di collusioni tra difensori ed imputati, e si adegua all’art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo.
In questo contesto non si può non applaudire al recente D. Lgs. 188/1, attuativo della direttiva comunitaria 343/2016, che prevede la “presunzione di innocenza”. Invero, a parte le polemiche ed i contrasti che il provvedimento avrebbe generato (specie dai magistrati della procura), esso ribadisce quanto già previsto dall’art. 27 della Costituzione .
È stato detto, dal prevalente mondo giuridico, che “il decreto ha il pregio indiscutibile di mettere al centro il vero cuore dell’informazione, vale a dire l’individuo che ne è oggetto. Dietro ogni notizia c’è un uomo, una famiglia, le loro vite: è materiale delicato da maneggiare con estrema cura”.
Ammoniva Pietro Calamandrei: “la legalità è condizione di libertà, ma senza certezza del diritto non può sussistere libertà politica,… le leggi possono far tutto meno che sopprimere i diritti intangibili”. Precisando, che “con la legalità non vi è ancora libertà, ma senza legalità libertà non può esserci …. Perché solo la legalità assicura quella certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà”.