Di Chiara Matraxia
In tema di abuso d’ufficio,la recente riforma operata dall’art. 23 d.l. 16 luglio 2020 n.76 modifica i presupposti applicativi della norma dal punto di vista oggettivo, escludendo il riferimento alla “violazione dei regolamenti”e specificando ulteriormente le ipotesi penalmente rilevanti di violazione di legge.
La condotta punibile è stata quindi parzialmente rielaborata con l’introduzione di elementi specializzanti rispetto alla precedente formulazione.
È quanto viene affermato dalla Cassazione , sez. VI penale n.3160/2022 ove viene valorizzata la necessaria intenzionalità dell’evento e la effettiva rilevanza del vantaggio economico.
Difatti, per l’integrazione dell’elemento psicologico viene richiesto il dolo intenzionale, come si ricava dall’espressione “intenzionalmente” la quale allude ad una forma di dolo particolarmente intensa, nel senso che l’evento o la realizzazione del vantaggio , deve considerarsi quale obiettivo primario del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
Deve accertarsi, la finalizzazione della volontà del soggetto agente al perseguimento di un interesse esclusivo o preminente rispetto all’interesse pubblico.
La limitazione della punibilità al solo dolo intenzionale si spiega con la preoccupazione di restringere il più possibile l’area della responsabilità penale, non essendo sufficiente né il dolo eventuale, il quale si ha nel caso di accettazione del rischio del verificarsi dell’evento, né il dolo diretto, ovvero la rappresentazione dell’evento come conseguenza realizzabile con un elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza che sia un obiettivo perseguito.
Ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio, inoltre è necessario che il vantaggio rilevante ex art. 323 c.p. sia effettivo e non soltanto astrattamente ipotizzabile, anche se non attuale ma destinato a concretizzarsi in futuro e al verificarsi di ulteriori condizioni.
In ragione di ciò,il requisito del vantaggio patrimoniale sussiste non solo quando l’abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l’atto è stato posto in essere.
A fronte della disamina effettuata, sembra potersi affermare che la descrizione di un fattispecie specifica e determinata possa finalmente eliminare i margini di discrezionalità degli interpreti nell’opera di individuazione del contenuto della condotta abusiva.
Per vagliare il raggiungimento di un giusto bilanciamento tra l’esigenza di concreta operatività del reato e il rispetto del principio di legalità in materia penale è necessario attendere ulteriori applicazioni concrete della norma.