Di Vito Pirrone

Il G.U.P.  presso il Tribunale di  Milano  ha assolto un imputato, rinviato a giudizio perché durante un controllo   effettuato dagli agenti della polizia di Stato,  aveva   esibito  una autocertificazione  prevista dalle   norme  anticovid  non rispondente a verità.

Il giudice  ha assolto   l’imputato motivando   che non esiste  alcun obbligo giuridico, per il privato  a che si trovi  sottoposto a controllo   nelle circostanze indicate, di dire la verità su fatti oggetto dell’autocertificazione   sottoiscritta, perché non è presente  nel nostro sistema  una norma giuridica di questo tipo .

Nel marzo  dell’anno scorso, in occasione del lockdawnl’imputato fermato dagli agenti della polizia di stato dichiarò di ritornare  presso la propria abitazione dal lavoro, circostanza risultata  non veritiera, dal chè la denunzia  per falsa dichiarazione al pubblico ufficiale in atto pubblico.

Il giudice  nella sentenza precisa  che un  simile obbligo risulterebbe incostituzionale perché  si porrebbe in contrasto con il  diritto di difesa del singolo, sancito dall’art.24 della costituzione.

Infatti, è legittimo mentire per difendersi al fine di evitare   di incorrere in sanzioni penali o amministrative.

Il giudice  nella sentenza precisa che  “in tutti  i casi  nei quali l’autodichiarazione infedele è resa dal  privato in un controllo casuale nel rispetto della normativa anticovid, appare difficile  stabilire quale  sia  l’atto pubblico ufficiale nel quale  la dichiarazione infedele  sia destinata  a confluire  con tutte le necessarie e previste conseguenze  di legge”, poiché  “ non è rinvenibile  nel sistema  una norma  che ricolleghi specifici effetti a uno specifico  atto-documento nel quale la dichiarazione falsa  del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale”.