Di Vito Pirrone
Il G.U.P. presso il Tribunale di Milano ha assolto un imputato, rinviato a giudizio perché durante un controllo effettuato dagli agenti della polizia di Stato, aveva esibito una autocertificazione prevista dalle norme anticovid non rispondente a verità.
Il giudice ha assolto l’imputato motivando che non esiste alcun obbligo giuridico, per il privato a che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di dire la verità su fatti oggetto dell’autocertificazione sottoiscritta, perché non è presente nel nostro sistema una norma giuridica di questo tipo .
Nel marzo dell’anno scorso, in occasione del lockdawnl’imputato fermato dagli agenti della polizia di stato dichiarò di ritornare presso la propria abitazione dal lavoro, circostanza risultata non veritiera, dal chè la denunzia per falsa dichiarazione al pubblico ufficiale in atto pubblico.
Il giudice nella sentenza precisa che un simile obbligo risulterebbe incostituzionale perché si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa del singolo, sancito dall’art.24 della costituzione.
Infatti, è legittimo mentire per difendersi al fine di evitare di incorrere in sanzioni penali o amministrative.
Il giudice nella sentenza precisa che “in tutti i casi nei quali l’autodichiarazione infedele è resa dal privato in un controllo casuale nel rispetto della normativa anticovid, appare difficile stabilire quale sia l’atto pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge”, poiché “ non è rinvenibile nel sistema una norma che ricolleghi specifici effetti a uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale”.