di Andrea Lo Faso

Avvocato Andrea Lo Faso

Era il 29.09.11 quando correntista, titolare di conto corrente aziendale presso banca di interesse nazionale (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA) si accorgeva che gli erano “spariti” dal conto corrente aziendale quasi 50.000 euro, che risultavano incredibilmente trasferiti, mediante bonifico, in un conto corrente a Tallin (Estonia). Il bonifico risultava eseguito on line. Era evidente che il correntista era stato vittima di sempre più diffusi casi di frode informatica perpetrata ai danni dei consumatori, fenomeno meglio conosciuto col nome di phishing.

Accortosi del furto, il correntista immediatamente provvedeva a denunciare alla propria Banca l’illecita sottrazione della somma, disconoscendo il bonifico, contestualmente denunciando il reato (frode informatica) alla Polizia Postale di Catania. Convinto della responsabilità della Banca per l’omessa adozione delle misure e degli standard di sicurezza minimi imposti dalla legge, il correntista richiedeva alla Banca l’immediato riaccredito delle somme illecitamente sottratte dal proprio conto corrente. Ma la Banca si rifiutava. Al correntista non restava che fare ricorso alla Giustizia; eppertanto, assistito dagli Avvocati Andrea LO FASO ed Ilenia D’ARRIGO dello STUDIO LEGALE LO FASO di Catania, il correntista citava la banca innanzi il Tribunale di Catania, sostenendo – e poi, in corso di giudizio, provando – che la Banca non aveva adottato i minimi standard di sicurezza (pure oggigiorno in uso presso la quasi totalità degli istituti bancari), quali il c.d. token (ovvero un generatore di infiniti e sempre diversi codici informatici, che vengono inseriti dal correntista ad ogni accesso alla home banking) anche per i conti correnti aziendali ed i c.d. alert sms, ossia semplici messaggi inviati dalla Banca all’utenza telefonica mobile del correntista, con cui viene comunicato, in tempo reale, ogni movimento sul conto del cliente. Nel caso specifico, il bonifico risultava autorizzato dalla Banca dopo ben tre tentativi falliti per errore nell’inserimento delle credenziali di accesso o per eccedenza dell’importo richiesto Nonostante la banca, costituendosi in giudizio, abbia negato la propria responsabilità, il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Catania Dott.ssa Adriana PUGLISI, con sentenza n. 4627/2014, depositata il 05.12.14, ha condannato la banca alla restituzione integrale della somma illecitamente sottratta al correntista, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese legali processuali. Con la decisione in parola, il Tribunale di Catania ha sancito l’obbligo della banca di preservare gli apparecchi automatici da eventuali manomissioni,  essendo responsabile, fino a prova contraria, della loro idoneità e del loro corretto funzionamento; al contempo sanzionando la banca per non aver dotato il correntista del generatore di codici, mostrando quindi mancanza di diligenza e correttezza nel rapporto con il cliente. Ed infatti, una maggiore diligenza dell’operatore bancario avrebbe certamente evitato l’abusivo prelievo.

La banca condannata in primo grado ha interposto appello; ma il gravame è stato rigettato dalla Corte di appello di Catania.

Il correntista ha pertanto ottenuto integrale ristoro dei danni patiti; mentre oggi la banca (forse pure in conseguenza della sentenza di condanna) ha adottato il generatore di codici anche per i conti correnti aziendali…!